IL CREPUSCOLO DELLO STATO DI DIRITTO E LA SCUOLA TRA ESIGENZE FAMILIARI E DIRITTI COSTITUZIONALI

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Il sentimento degli italiani rispetto all’emergenza da COVID-19 è una storia a colori. Tra il nero della Fase 1 e il grigio scuro della Fase 2 c’è un bianco desiderio creaturale che si pone tra la Fase zero, quella della trascorsa “normalità”, e una fase sconosciuta, con un potenziale nuovo o seminuovo da incarnare. Questo bianco desiderio si colloca in un tempo sospeso, in una sorta di attesa di qualcosa che spontaneamente nascerà e verrà a sovvertire sistemi oramai insostenibili. Come dire, serpeggia nell’animo delle persone una sorta di pensiero magico.

Magicamente qualcosa accadrà e ci libererà dai rigori, dalle ristrettezze e dalle umiliazioni di un sistema culturale e socio-economico che ha disgregato la nostra integrità e gravemente minato la nostra naturale libertà. Ma che cosa c’era, prima del COVID-19 a garanzia della nostra libertà, integrità, e piena realizzazione? C’era lo Stato di diritto (?). Ossia uno Stato determinato e vincolato dal Diritto. È vero che nel tempo lo Stato di diritto si è evoluto assumendo caratteri e forme diverse, ma i tratti fondanti e caratteristici di tale tipologia di Stato e della sua Costituzione sono riconoscibili in determinati istituti e disposizioni. Ne sono un esempio, elementi formali - quali per esempio il principio di legalità, in base al quale ogni azione dello Stato dev’essere conforme al diritto, la Separazione dei poteri e l’esistenza di una Corte che controlla la conformità alla Costituzione degli atti normativi – ed elementi materiali – quali la garanzia dei Diritti umani, dei Diritti politici e dell’Uguaglianza giuridica.La base storico-ideologica sulla quale s’impianta lo Stato di diritto è l’idea liberale del diritto all’autodeterminazione dell’individuo. L’individuo decide autonomamente e liberamente rispetto all’ingerenza statale. Dunque, negli ambiti di vita delle persone in cui è consentito, l’intervento dello Stato si deve realizzare conformemente alle leggi, alle quali Esso è vincolato. 

A differenti nozioni di Stato di diritto corrispondono differenti modi di concepirne il contenuto morale, poiché la nozione di Stato di diritto non sempre, o almeno non del tutto, coincide con una teoria della giustizia e dei diritti.Certo è che negli ultimi decenni la decretazione d’urgenza, in occasione di “emergenze”, alcune delle quali, probabilmente, strategicamente  e strumentalmente ritenute e fatte passare come tali, ha un po’ eroso l’idea di Stato di diritto.“Teniamo presente, inoltre, il processo di passaggio delle funzioni normative dalle autorità politiche nazionali a favore di istituzioni economiche (private o intergovernative) o politico-militari, che caratterizza la c.d. ”globalizzazione” e la crisi della “legalità internazionale”. C’è da domandarsi, quindi, in che termini si possa ancora parlare di “Stato di diritti”, se cioè usando ancora questo termine non si finisca 1) per usare una categoria ormai superata per interpretare gli odierni fenomeni giuridici, 2) per “imporre”, anche con gli strumenti dell’ideologia, una particolare concezione dell’ordinamento giuridico “giusto”.” (cfr. “Stato di diritto o stato di giustizia? Osservazioni critiche su un’alternativa troppo rigida”, Francesco Biondo, Stato di diritto o stato di giustizia? Diritto & questioni pubbliche, www.dirittoequestionipubbliche.org). 

Tuttavia, mai come al tempo dell’emergenza da COVID19, lo Stato di diritto appare al crepuscolo, le garanzie appaiono erose e la democrazia appare alla deriva. La legislazione d’emergenza ha comportato l’applicazione di misure che limitano le libertà fondamentali, come la libertà personale, quella di circolazione, quella di iniziativa economica, ecc…“Questo mondo/ corre come un aeroplano/ e mi appare/ più sfumato e più lontano./ Per fermarlo/ tiro un sasso controvento/ ma è già qui che mi rimbalza/ pochi metri accanto.” (cfr. “Il tutto è falso”, Giorgio Gaber – Sandro Luporini, 2003 © Warner Chappell Music Italiana Srl - Via G. Fara, 39 - 20124 Milano). Considerevole è stata la quantità di atti normativi adottati dal Governo al fine di contenere la pandemia, dal 23 febbraio 2020, data in cui il Consiglio dei ministri ha varato un primo decreto legge con misure relative al divieto di accesso e allontanamento nei comuni in presenza di focolai del virus e alla sospensione di manifestazioni ed eventi, sino al DPCM 17 maggio 2020, in cui sono definite le misure di prevenzione e contenimento per la convivenza con il virus.Le limitazioni di libertà fondamentali trovano giustificazione nella situazione d’emergenza, nella prospettiva di garantire la tutela del diritto alla salute. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, così recita l’articolo 32 della Costituzione italiana, dal quale si evince che è tutelato l’Individuo, non solo il Cittadino e che la tutela s’impianta nell’ottica della dimensione collettiva. 

L’obbligo giuridicamente imposto dagli interventi governativi di rispettare le misure restrittive, a causa dell’emergenza, non è unicamente una responsabilità del singolo per il singolo, ma si configura come responsabilità del singolo per il bene comune. E, in questa condizione emergenziale, la Salute è il bene fondamentale. Vale la pena ricordarlo anche nella condizione in cui il diritto alla salute pare essere “tiranno” su altri diritti.Con i DPCM dell’8 e 9 marzo 2020, sono state sospese anche le attività didattiche in presenza e avviate quelle a distanza. La Scuola è uno dei temi fondamentali e maggiormente ricorrenti nella nostra Costituzione. Ogni singola scuola è una comunità sociale che riproduce in piccolo le questioni della società odierna. Diversi sono stati gli intellettuali che si sono appellati contro un possibile processo di risoluzione della scuola nella sua tradizionale configurazione a favore di un impianto caratterizzato dall’appiattimento del complesso processo educativo e da una maggiore pervasività delle modalità telematiche di insegnamento.“E allora siamo un po’ preoccupati/ per i nostri figli/ ci spaventano i loro silenzi/ i nostri sbagli./ L’importante è insegnare quei valori/ che sembrano perduti/ con il rischio di creare nuovi disperati. (…) non a caso la nostra coscienza/ ci sembra inadeguata/ quest’assalto di tecnologia/ ci ha sconvolto la vita./ Forse un uomo che allena la mente/ sarebbe già pronto/ ma a guardarlo di dentro/ è rimasto all’ottocento.” (cfr. “Il tutto è falso”, Giorgio Gaber – Sandro Luporini, 2003 © Warner Chappell Music Italiana Srl - Via G. Fara, 39 - 20124 Milano).

Oltralpe, seppur nella criticità della condizione sanitaria nazionale, quasi tutti i Paesi europei hanno riaperto, o si preparano a farlo, le scuole. L’Italia sotto questo aspetto si è comportata in maniera più solidale, dal momento che rispettare le misure restrittive giuridicamente imposte nell’ottica della tutela – di ognuno e di tutti - del diritto alla salute è un atto solidale!  Certo è che la scuola, come anche i servizi educativi per la prima infanzia, sono, per la ripresa del Paese, punti nodali, al pari delle attività produttive. Ed è certo anche che le misure restrittive imposte dalla condizione sanitaria hanno colpito in primo luogo le famiglie con figli minori. Si tratta di milioni di persone, che accusano i colpi della situazione emergenziale, colpi che, molto probabilmente, avranno pesanti effetti  nel medio e lungo termine. Nell’immediato, molte famiglie si trovano nella stressante situazione di dover conciliare le esigenze di cura e di supporto all’ attività didattica a distanza dei figli scolari o studenti  con le esigenze lavorative. Per molte di esse questa difficoltosa situazione s’innesta con una sfavorevole condizione economica. È facile prevederne i rovinosi effetti, soprattutto in termini di diseguaglianza socio-economica con tutto ciò che da quest’ultima ne potrà derivare.

 Lo sfavillio delle fragilità e delle diseguaglianze caratterizzanti la società italiana, con questa crisi, ha raggiunto il punto massimo, contro ogni ottusa cecità o presunta inconsapevolezza. L’attuale condizione socio-economica costituisce una dura prova per il sistema di welfare del Paese e del suo sistema educativo dal quale, insieme alle altre cose, esso dipende e non poco. È ora più chiaro che mai che il sistema educativo risponde, oltre che ai diritti costituzionali dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze, a ricevere un’istruzione e ad accedere alle risorse per il pieno sviluppo delle proprie potenzialità, anche alle problematiche delle famiglie inerenti la conciliazione delle peculiari esigenze di cura e accudimento con quelle lavorative (anche a distanza). Nell’immediato futuro, occorrerà superare quella che pare essere ormai diventata una condizione dicotomica: quella delle esigenze familiari e dei diritti.“Si tratta quindi non solo di rispondere all’emergenza, ma di prefigurare e attuare cambiamenti strutturali perché il complesso del sistema dei servizi educativi e sociali, oltre che dei trasferimenti economici diretti ai bambini e alle loro famiglie, diventi più efficace, più equo e più capace di utilizzare in modo coordinato le energie e le risorse del settore pubblico, del terzo settore e degli stessi ragazzi e delle loro famiglie.” (cfr. “Bambini e ragazzi nell’emergenza Covid-19: le 5 proposte dell’alleanza per l’Infanzia” di Emmanuele Pavolini, Alessandro Rosina e chiara Saraceno, http://www.vita.it/it/article/2020/04/09/bambini-e-ragazzi-nellemergenza-covid-19-le-5-proposte-dellalleanza-pe/154970/). 

Per ciò che concerne il prossimo anno scolastico, nel caso di un ritorno al normale svolgimento dell’attività didattica in presenza, le scuole devono essere messe nelle condizioni di assicurare ambienti salubri, condizione, questa, sine qua non sarebbe possibile rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute. Già a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n.5172/1979,  il diritto alla salute è identificato anche come diritto all’ambiente salubre la cui tutela è assimilata a quella propria dei diritti fondamentali e inviolabili della persona umana. Secondo ormai consolidate dottrina e giurisprudenza, per le quali la salute costituisce un “nucleo irrinunciabile”, a tutela di questo nucleo, al cittadino è data facoltà di agire contro lo Stato o la Regione, i quali, in tal caso, non possono basare la loro difesa soltanto sul condizionamento finanziario di cui può risentire il diritto alla salute. Si auspica, per quanto detto, la massima chiarezza da parte di chi di competenza nella definizione di processi utili a  gestire la sicurezza e la salute degli ambienti scolastici. 

Anna Rita Cancelli, docente. Laurea in Pedagogia conseguita presso Università del Salento con voto 110/110 e Lode; Master universitario di I livello in “Legislazione Scolastica e Management della Negoziazione” conseguito presso Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia. Perfezionamento in “Storia della Filosofia” conseguito presso Università del Salento. Perfezionamento in “Psicologia di Comunità e Empowerment delle donne. Le identità di genere nell’epoca post-moderna” conseguito presso Università del Salento. Specializzazione biennale  polivalente per le attività di sostegno conseguita presso  Università del Salento. Partecipazione al corso della Provincia di Lecce per “Esperto dell’approccio integrato ai minori a rischio di devianze” nell’anno 1997. Operazione matematica preferita: la sottrazione.

 

    

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