Dagli Organi Collegiali al Management della scuola (elementi storici)

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Fino agli anni ’70  La scuola italiana, nonostante alcune riforme relative ad esami e programmi, dal punto di vista gestionale, era ancora autoreferenziale, un sistema chiuso in sé, basata su un assetto piramidale e gerarchico, nel quale ogni organo subordinato svolgeva solo mansioni esecutive.

Ogni istituto era strutturato in modo tradizionale, affidato a Direttori scolastici e Presidi, i quali esercitavano il controllo sugli insegnanti, sul piano burocratico, disciplinare e contenutistico, tanto che esisteva anche la “nota di qualifica” per i giovani docenti non ancora di ruolo, che aveva un peso non irrilevante sulla graduatoria. 

I Direttori scolastici e i Presidi potevano scegliere un “vice”, che facesse le loro veci in caso di assenza, incarico puramente onorifico e privo di ogni retribuzione.

I Decreti Delegati

 

La Legge Delega 30/7/1973, n.477, Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato, ed i successivi Decreti Delegati, non solo aprirono la scuola al mondo esterno, ma ne cambiarono anche la struttura interna, portando proprio ad una gestione collegiale, in cui il dirigente era affiancato da una serie di organi  

  • Il Consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia;
  • Il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie;
  • Il Consiglio di Classe negli Istituti di istruzione secondaria;
  • Il Collegio dei docenti;
  • Il Consiglio di circolo e d’Istituto e la Giunta esecutiva;
  • Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
  • Le assemblee studentesche e dei genitori.

Inoltre, prima dell’avvento dell’autonomia scolastica, il Testo Unico delle norme in materia di istruzione, D. Lgs. 297/1994, art 7, conferiva la scelta dei collaboratori del Preside al Collegio docenti, disponendo di un numero massimo fino a quattro, in base a quello degli alunni della singola istituzione scolastica.

Successivamente, il Preside o Direttore poteva scegliere, tra essi, il docente collaboratore incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento (vicepreside).

Anni 2000, l’Autonomia scolastica, il D. Lgs. 165/ 2001 e i docenti delegati 

Dal primo settembre 2000 la situazione è cambiata, con il passaggio dalla funzione direttiva dei Presidi e dei Direttori alla qualifica dirigenziale dei Dirigenti Scolastici. Una delle norme più specifiche sul ruolo dei Dirigenti scolastici e delle deleghe di compiti specifici a determinati docenti è l’articolo 25 del D. Lgs. 165/2001, che recita: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”

Il termine “collaboratore” non appare più, e non vi è un numero limite di docenti di cui il Dirigente può avvalersi. Inoltre, vi è riferimento specifico alla “delega”, atto le cui caratteristiche formali e sostanziali sono dettagliatamente indicate nell’art 17 dello stesso D. Lgs. 165/2001.

In quegli anni, ci furono diverse controversie in merito alla possibilità di scelta da parte del Dirigente scolastico dei collaboratori nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative. Tale dibattito giuridico venne risolto in maniera definitiva dal parere del Consiglio di Stato (luglio 2000), in favore di quanto disposto dalla più recente normativa, per cui il Dirigente scolastico, dovendo rispondere dei risultati della propria gestione, doveva potersi affidare a persone di sua fiducia, scegliendole in totale autonomia.

La Legge 107/2015 e l’introduzione dei coadiutori

La Legge 107/2015 riporta: “Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Dopo questo breve excursus sulla normativa scolastica in merito, si possono individuare con chiarezza alcune delle figure che gravitano attorno al Dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia:

Funzioni strumentali: Il Collegio docenti individua, tra le risorse professionali presenti al suo interno, le figure idonee a svolgere le funzioni strumentali per la realizzazione e la gestione del Piano dell’Offerta Formativa. I provvedimenti di nomina delle funzioni strumentali spettano al Dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal Collegio. I docenti che ricoprono le funzioni strumentali non hanno una delega, ma un’attribuzione di incarico; non si pongono in linea gerarchica, ma professionale-consulenziale. Le FS fanno parte dello staff del Ds.

Collaboratori di presidenza e docenti delegati per le funzioni organizzative e gestionali (dei anche middle-management/vicepresidi): previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 165/01, scelti dal Dirigente scolastico che ne dà semplice comunicazione al Collegio docenti. Il dirigente può scegliere anche più di due persone, ma ai fini retributivi ed in riferimento specifico ai vicepresidi, possono essere rimunerate solo due figure, in base al CCNL, il quale afferma che, con il fondo d’istituto, sono pagabili i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.

Coadiutori per il supporto organizzativo e didattico (staff del DS): previsti all’art. 1, della Legge 107/2015. Il Dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano, appunto, in attività di supporto organizzativo e didattico. I coadiutori non sono necessariamente investiti di una funzione operativa – come invece avviene, necessariamente, per i delegati – ma assumono un ruolo di supporto, di consiglio, di dialogo.

 Docenti delegati senza limite numerico: previsti dall’art. 25 del D. Lgs. 165/01 racchiudono i cosiddetti vicepresidi, coordinatori di dipartimento, coordinatori di classe, responsabili o fiduciari di plesso. Previsto in maniera tassativa l’atto di delega in forma scritta.

Naturalmente, tali categorie non sono necessariamente distinte tra loro, dato che nella maggior parte dei casi, delegati, coadiutori e collaboratori possono coincidere anche nella stessa persona (ad esempio, un collaboratore di presidenza, con funzioni vicariali, che è anche delegato al coordinamento di una classe e che contemporaneamente fa parte dello staff D, oppure un docente delegato al coordinamento di un dipartimento disciplinare che nel frattempo ha l’incarico per una funzione strumentale…)

Lo staff di presidenza 

 

Attualmente lo staff comprende, oltre ai due collaboratori scelti, anche le Funzioni Strumentali e, per quanto in misura ridotta, il DSGA, ma non i coordinatori di dipartimento e dei consigli di classe. Nello staff i ruoli tendono a rimanere stabili ed è uno strumento di collaborazione col DS per il funzionamento didattico-organizzativo della scuola, nonché funzionale rispetto alla prospettiva di una “leadership sempre più aperta e allargata”.

 Per approfondimenti

  • AA.VV., La scuola in Italia. Dal 1859 ai decreti delegati, Mazzotta, 1975.
  • AA.VV., Struttura organizzativa, staff dirigenziale, funzionigramma e organigramma, in  Miurcercalatuascuola.istruzione.it › render › document/
  • Attinà M., La scuola primaria. L’anima della tradizione, le forme della modernità, Mondadori, 2012.

Bonaccini Silvia, classe 1972, laureata in Scienze della Formazione Primaria e Dirigente e Coordinatore dei servizi socio- educativi e scolastici, in servizio presso l'Istituto Comprensivo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna (Ar), come docente di Scuola Primaria,  ha svolto numerosi corsi di aggiornamento e laboratori propedeutici a diverse attività del settore scolastico.Nella sua carriera scolastica ha svolto il ruolo di capo sede, funzione strumentale della valutazione per molti anni, redatto il PON che ha fatto risultare vincitore il suo Istituto ed è tutt'ora membro del Comitato di Valutazione.

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